Contributi EBNA/FSBA

Ogni impresa, versando alla bilateralità, secondo quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 e Legge 234/2021 ottempera ai relativi obblighi contributivi ed assolve ogni suo obbligo contrattuale nei confronti dei dipendenti.

Le imprese aderenti verseranno su F24 la quota onnicomprensiva per la nuova bilateralità, e l’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “Sezione INPS” con causale tributo EBNA.

La quota ricomprende quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali regionali nonché il loro funzionamento.

Rigo unico dato dalla somma di:

  • € 11,65, quota fissa mensile
  • 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dell’azienda)
  • 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dei dipendenti).

La quota fissa mensile è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.

10% di quota di solidarietà di contribuzione su un imponibile mensile di  € 3,65 (€ 0,37)

Rigo unico dato dalla somma di:

  • € 11,65, quota fissa mensile
  • 0,75% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dell’azienda)
  • 0,25% della retribuzione imponibile previdenziale (a carico dei dipendenti).

La quota fissa mensile è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.

10% di quota di solidarietà di contribuzione su un imponibile mensile di  € 3,65 (€ 0,37)

€ 11,65 quota fissa mensile.

La quota fissa mensile è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.

10% di quota di solidarietà del  di contribuzione su un imponibile mensile di € 5,04 (€ 0,50)

La retribuzione imponibile previdenziale sulle quali calcolare le quote variabili della contribuzione destinata al FSBA include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di contribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) andrà comunque versata la quota fissa di € 11,65 per ogni dipendente.

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione, prevista dalla legge 103/1991, è dovuta per la contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, ed è relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Blaterali regionali.

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Il Fondo erogherà le seguenti prestazioni:

  • AIS – Assegno di Integrazione Salariale per 26 settimane per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile;
  • ACIGS – Assegno di Integrazione Salariale ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori.
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